Domande frequenti
Cos’è il Superbonus 110%?
Il Superbonus è una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettua interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati a partire dal 1° luglio 2020 e ha scadenze diverse in base ai soggetti che sostengono la spesa. Ricorda che fa fede il criterio di cassa dei pagamenti, quindi le spese si considerano sostenute nell’anno in cui sono state pagate, a prescindere dalla data della fattura. Il bonus viene erogato solo se garantisce un miglioramento di almeno 2 classi energetiche e, se non possibile, di una sola ma la più alta raggiungibile. L’aumento delle classi energetiche deve essere certificato da un Attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato. Come riceverlo:
- SCONTO IN FATTURA: si cede il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori e che scala dal conto finale il 100% dell’importo pagato per gli interventi effettuati. L’impresa può usufruire del credito oppure cederlo a un terzo soggetto, ma il contribuente perde il 10% di differenza.
- CESSIONE CREDITI: la detrazione 110% può essere ceduta a una banca o a un intermediario finanziario che, a loro volta, possono trasferirlo a terzi. La cessione può essere comunicata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, altrimenti ci si deve rivolgere a un CAF o a un professionista abilitato, che dovranno apporre un visto di conformità.
Ristrutturazione, ricostruzione: quali le differenze?
Nell’ambito delle opere edilizie la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangono inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura. Per converso, è ravvisabile la ricostruzione allorché all’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l’intervento sia consistito nell’esatto ripristino delle stesse, operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumenti delle volumetria.
Ordinaria o straordinaria: la manutenzione è fondamentale
Dall’installazione di serramenti alla riparazione e rinnovamento di grondaie e pluviali; dalla messa in efficienza di impianti elettrici, gas, igienico e idrosanitario alla tinteggiatura delle pareti interne ed esterne, per citare alcuni degli interventi ordinari.
Agli interventi di manutenzione straordinaria, riconducibili a tutte le opere e le modifiche che rinnovino o sostituiscano parti, anche strutturali, degli edifici; che siano volte a realizzare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Rientrano nella manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e, anche in questo caso, si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Permesso di costruire: quali interventi?
Il permesso di costruire, come la CILA e la SCIA, è un titolo abilitativo che legittima un intervento edile. Nella gerarchia, questa procedura viene adottata per gli interventi più “massici”. Ad esempio, viene rilasciato quando si costruisce un nuovo immobile, si realizza una sopraelevazione etc (Art. 10 del Testo Unico dell’Edilizia). Il Permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo, per richiederlo. Può essere presentato anche dal rappresentante di una società o dal progettista delegato.
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